Anci Calabria

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – ORDINANZA N. 02227/2017 REG.PROV.PRES. – REG. RIC. 1203/2017 – TAR CALABRIA CATANZARO


Il sottoscritto Avv. Giuseppe Carratelli, quale difensore del Dott. Davide Bruno nel giudizio n.1203/2017 reg.ric. TAR Calabria Catanzaro, proposto contro Associazione Regionale dei Comuni della Calabria – Anci Calabria, Anci Giovani Calabria ed Anci (Associazione Nazionale Comuni D’Italia), premesso:

– che il Dott. Davide Bruno ha proposto ricorso al TAR Calabria Catanzaro, incardinato al n.1203/2017 reg.ric., chiedendo l’annullamento:
A) della comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l’assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore dell’ente per il giorno 18 settembre (senza indicare l’anno); B) del verbale dell’assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale – conosciuto dal ricorrente il 3.10.2017 a seguito di accesso agli atti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; del seguente tenore:

“L’odierno ricorrente è consigliere comunale di Cosenza, non ha compiuto i 35 anni di età, ed è, quindi, membro dell’ANCI Giovani Calabria, giusta previsione del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori (doc.3).-
Con posta elettronica ordinaria del 15.9.2017 (doc.4) il ricorrente ha ricevuto la comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, diretta al Sindaco di Cosenza, con la quale era stata convocata l’assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre (senza neppure specificare l’anno!)-.
In tale comunicazione veniva richiamato l’art.8 del regolamento della consulta di Anci Giovani, il quale prevede che “la convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento e deve contenere:
– data, ora e luogo di svolgimento dell’Assemblea Congressuale;
– ordine del giorno dei lavori;
– copia del presente regolamento.- “
Ciò nonostante, in data 18.9.2017, quindi a distanza di soli 12 giorni dalla sua convocazione, si è svolta presso la sede dell’amministrazione provinciale di Cosenza, l’assemblea congressuale Anci Giovani Calabria in cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale.-
A tale assemblea, per il ridotto lasso temporale dalla convocazione, l’odierno ricorrente non ha partecipato.-
Tali provvedimenti risultano del tutto illegittimi, per i seguenti
MOTIVI
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.8 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DI ANCI GIOVANI, ART.3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.-
1.- Preliminarmente si osserva che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in cui è in contestazione la regolarità di operazioni elettorali (cfr. ex multis, Cassazione Civile. Sez. Un. n.15691 del 27.7.2015).-
In tal senso si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 21.2.2017 (doc. 5), su fattispecie riguardante proprio l’ANCI regionale, che ha accertato la natura di ente pubblico dell’associazione in virtù dei seguenti elementi:
– partecipazione all’associazione di soli soggetti pubblici;
– struttura organizzativa che prevede quale requisito minimo per ricoprire incarichi associative la carica di Sindaco, Consigliere comunale , Assessore Comunale, Presidente o rappresentante legale di enti associati;
– esclusiva finalità di interesse pubblico che l’associazione persegue;
– finanziamento pubblico che perviene da enti pubblici;
– l’applicazione operata dall’ANCI del D.lgs. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
– poteri pubblici riconosciuti all’associazione (art.1 statuto ANCI Nazionale);
– inserimento dell’Anci nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma2 della L.196/2009;
– pronunce del Consiglio di Stato nn.2326 del 2016 e 778 del 2000.-
Poiché il presente ricorso implica l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali svoltesi per l’elezione di uno degli organi della predetta associazione, non può sussistere alcun dubbio circa la giurisdizione del Giudice amministrativo.-
2.- Sulla legittimazione ad agire dell’odierno ricorrente si evidenzia che lo stesso è consigliere comunale di Cosenza, eletto quando aveva meno di 35 anni di età e pertanto aspirante candidato alla carica di coordinatore regionale di ANCI Giovani Calabria, quindi portatore di un interesse sostanziale diretto e qualificato alla legittimità del procedimento elettorale ed alla corretta fissazione della data di svolgimento delle elezioni (cfr. Cons. Stato sentenza n.4448/2017).-
3.- Nel merito, non v’è dubbio che gli atti impugnati siano illegittimi, in quanto posti in violazione del regolamento ANCI, ed in particolare dell’art.8 il quale prevede che la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei coordinatori e dei coordinamenti regionali deve essere inviata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, deve essere indirizzata ai giovani amministratori e deve contenere:
– data, ora e luogo di svolgimento dell’Assemblea Congressuale;
– ordine del giorno dei lavori;
– copia del regolamento.-
L’odierno ricorrente, si ripete, aspirante candidato alla carica di coordinatore Anci Giovani Calabria, non ha potuto partecipare alla competizione elettorale, così venendo lesi i suoi diritti, sia quale possibile candidato alla carica di coordinatore, sia quale elettore di altri candidati, in quanto, solo con posta elettronica ordinaria del 15.9.2017 ha avuto notizia della comunicazione (impugnata col presente ricorso) prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, inviata al Sindaco del Comune di Cosenza, con la quale è stata convocata l’assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre (senza specificare l’anno), e nella quale non è stato specificato l’ordine del giorno dei lavori, e tantomeno è stata allegata copia del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, per come invece previsto dall’art.8 del predetto regolamento.-
Ciò nonostante, in data 18.9.2017, quindi a distanza di soli 12 giorni dalla convocazione dell’assemblea, e di appena 3 giorni dalla comunicazione all’odierno ricorrente, si è svolta presso la sede dell’amministrazione provinciale di Cosenza, l’assemblea congressuale Anci Giovani Calabria, in cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale.-
E’ evidente che il risultato elettorale è viziato dall’illegittimità delle modalità di convocazione dell’assemblea congressuale, che non ha rispettato l’art.8 del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori ed in particolare:
– la convocazione non è stata indirizzata ai giovani amministratori ma solo ai sindaci;
– tra la convocazione dell’assemblea e lo svolgimento della stessa non sono trascorsi 15 giorni;
– la comunicazione non conteneva la data (non era stato indicato l’anno), l’ordine del giorno dei lavori e la copia del predetto regolamento.-
Pertanto, poiché il ricorrente è venuto a conoscenza in estremo ritardo – a lui certamente non imputabile – della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo coordinatore regionale, ed essendo stata, tale comunicazione, comunque diffusa ben oltre il termine minimo di quindici giorni previsto dal regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, che è stato fissato al fine di consentire la par condicio fra tutti i giovani amministratori, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi coinvolti (cfr. in via analogica sul rispetto dei termini al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14/11/2012, n. 2750), è evidente che le operazioni elettorali non sono state svolte correttamente, ed è quindi doveroso l’annullamento dell’impugnato verbale dell’assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, avendo, il ricorrente medesimo, interesse diretto a concorre alla predetta carica.-
ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.
Il ricorrente formula altresì istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 55 c.p.a..-
Quanto al fumus boni iuris, lo stesso è facilmente evincibile della argomentazioni sopra riportate.-
Il periculum, invece, si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli atti impugnati, idonei a compromettere irrimediabilmente il funzionamento dell’ANCI Giovani Calabria, che si troverebbe ad esercitare le proprie funzioni con un coordinatore nominato illegittimamente, con ogni conseguenza sulle iniziative adottate dall’associazione, che dovrebbe essere la sede in cui i giovani amministratori acquisiscono i principi propri dell’azione amministrativa, in particolar modo quello di legalità, che è stato palesemente violato con gli atti impugnati.-
Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., il ricorrente chiede che, sentito il difensore, venga disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.-
Il periculum sussiste anche per il ricorrente personalmente, che resterebbe privato di una importante e gratificante possibilità all’esercizio della funzione di coordinatore dell’azione amministrativa di un’associazione altamente rappresentativa.-
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI
Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti i 39 componenti anch’essi eletti, in data 18.9.2017, nel nuovo coordinamento regionale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti.-
Il numero dei controinteressati – 39, oltre il signor Marco Ambrogio, raggiunto da notifica effettuata in via ordinaria – rende sommamente difficile l’esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.-
Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l’eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.-
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto difensore nella qualità di cui in premessa
FA ISTANZA
affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell’art. 41 CPA, la notifica del ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’ANCI Calabria (http://www.ancicalabria.it).
§§§§§
Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di dedurne ulteriori allorquando l’ANCI avrà prodotto in giudizio tutti gli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che codesto On.le TAR, previa sospensiva, sentito il difensore, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare, perchè illegittimi, i provvedimenti impugnati.-
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.-
Produce:
1) comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l’assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre;
2) verbale dell’assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale
3) regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori;
4) posta elettronica ordinaria del 15.9.2017;
5) ordinanza del 21.2.2017 emessa dal Tribunale di Cagliari;
6) Statuto ANCI Calabria;
7) Statuto ANCI nazionale.-
* * *
Dichiara che trattandosi di contenzioso elettorale il presente atto è esente da spese e da versamento del contributo unificato, ex art.3 comma 2 L.1147/1966 e s.m.i.
Salvis iuribus.
Cosenza, 4 ottobre 2017
Avv. Giuseppe Carratelli”

– che tali atti sono manifestamente illegittimi, essendo posti in violazione del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, in particolare dell’art.8 del predetto regolamento;

– che il ricorrente proponeva istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, con discussione fissata per il giorno 14.12.2017, e che, il medesimo ricorrente chiedeva altresì all’Ill.mo Presidente del TAR Calabria di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami; quest’ultimo, con ordinanza presidenziale n.2227/2017 del 16.10.2017, così disponeva:

“Visti il ricorso e i relativi allegati;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di integrazione della notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti i 39 componenti del nuovo coordinamento regionale, eletti in data 18.9.2017, che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del complessivo gravame e che ciò possa avvenire, a discrezione della parte interessata, anche per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. resistente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, decr. 17 luglio 2014 n. 669), di un avviso dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione appellata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i componenti del nuovo coordinamento regionale;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;
6.- l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.
In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.
it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria – Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;
Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
d.- dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.
In assenza di specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito.
P.Q.M.
Autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.
Fissa, per la trattazione della domanda cautelare all’esito della predetta integrazione, la camera di consiglio del 14 dicembre 2017.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Catanzaro il giorno 16 ottobre 2017.

Il Presidente
Vincenzo Salamone

– che quindi è necessario integrare il contraddittorio, per come disposto dal TAR Calabria, mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione Regionale dei Comuni della Calabria – Anci Calabria, dell’Anci Giovani Calabria e dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni D’Italia) del presente sunto, nonché del ricorso introduttivo e dell’ordinanza autorizzativa (allegati alla presente comunicazione), nei confronti dei 39 controinteressati, ovvero:

1 D’IPPOLITO GIUSEPPE
2 ESPOSITO SERGIO
3 CAPPARELLI ANDREA
4 MALIZIA FRANCESCA
5 CUTRULLA’ GIUSEPPE
6 MASTROIANNI DAVIDE
7 MANCUSO DOMENICO
8 LEPORE LUCA
9 MARTINO MARCO
10 PERRONE ANDREA
11 MARTINO CATERINA
12 PALAMARA ROCCO
13 PROCOPI GIULIA
14 CELI FRANCESCA ARLOTTA
15 RISO ANGELICA
16 FRANZE’ EMANUELE
17 LIZZI RUDI NICCOLO’
18 CAIRO GAETANO
19 SCONOSCIUTO PASQUALE
20 BRUZZANITI FRANCESCO
21 PUGLIESE LAURA
22 GIULIANI GIULIANA
23 AFFATATI LUIGI
24 SPANO’ GIUSEPPE
25 MELE PIETRO
26 ZANFINI ANDREA
27 LAGAGNA FRANCESCO
28 SERRA ALESSANDRA
29 ZAGARESE ALDO
30 PRINCIPE MARIO
31 SCARPELLI ALESSANDRO
32 TAMBURI VINCENZO
33 RAKIELI DANIELE
34 SPADAFORA FRANCESCO
35 SACCO GIUSEPPE
36 SCORZA ACHIROPITA
37 TOMAINO MAURIZIO
38 AGOSTINO FRANCESCO
39 GRECO GAETANO

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Calabria col provvedimento indicato in oggetto, il sottoscritto difensore chiede che l’Associazione Regionale dei Comuni della Calabria – Anci Calabria, l’Anci Giovani Calabria e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni D’Italia) provvedano alla pubblicazione della presente comunicazione e dei relativi allegati sul proprio sito web, secondo le modalità prescritte nell’ordinanza n.2227/2017 Tar Calabria Catanzaro, specificando che il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso, dando tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al sottoscritto difensore.-
Distinti saluti.-

Avv. Giuseppe Carratelli

STUDIO LEGALE CARRATELLI
Via Sabotino, 55 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/27842-0984/24271 – Fax 0984/75759
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NOTIFICA-PER-PUBBLICI-PROCLAMI—ordinanza-N.-022272017-REG.PROV.PRES.—reg.-ric.-12032017—TAR-Calabria-Catanzaro

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